Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA
Articolo 1
Costituzione, durata e sede
1. E’ costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA SULL’ANORESSIA, LA BULIMIA, L’OBESITA’ E I DISORDINI ALIMENTARI (A.B.A.)”, di seguito denominata più semplicemente Istituto.
2. L’Istituto ha durata illimitata, ha la sede centrale a Milano Via Solferino n. 14 e può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, Sezioni staccate anche in altre città sia in Italia che all’estero. Può aderire ad organismi regionali, nazionali, comunitari o internazionali, in armonia con i propri scopi sociali.
Articolo 2
Finalità e scopi
1.L’Istituto, che non ha finalità di lucro, si propone obiettivi esclusivamente di studio e ricerca ed ha competenza su tutto il territorio dello stato italiano.
Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali promuove, svolge e realizza iniziative ed attività di studio, di ricerca e di informazione sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini alimentari.
2. Per il perseguimento dei suoi scopi l’Istituto può provvedere a:
- promuovere e mantenere rapporti e collaborazioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, nonché con gli altri Enti Pubblici o Privati, si nazionali che esteri o internazionali, per la migliore realizzazione degli scopi associativi;
- promuovere o gestire, mediante studi, ricerche ed attività anche pratiche, progetti di recupero e di riqualificazione sociale e professionale ad ogni livello di persone fisiche;
- svolgere e realizzare studi e ricerche su problematiche e temi rientranti nell’oggetto sociale di carattere privato e pubblico;
- effettuare ricerche statistiche;
- organizzare, anche al di fuori di quanto previsto in precedenza, corsi, seminari, incontri, tavole rotonde, congressi di carattere scientifico e informativo, anche con la creazione di specifiche borse di studio miranti a favorire l’attività di studio, ricerca, documentazione e informazione;
- creare un proprio centro di documentazione, e relativa biblioteca, a sostegno dell’attività di studio, ricerca, documentazione e informazione;
- pubblicare i risultati emergenti dagli studi, ricerche e simili, effettuati provvedendo sia per conto proprio che a mezzo di terzi, a redigere, stampare e diffondere qualunque tipo di stampato, notiziario, libro, pubblicazione o rivista anche periodica;
- assumere ogni altra iniziativa ritenuta idonea per la diffusione della documentazione raccolta e dei risultati delle ricerche e degli studi effettuati.
3. Agli effetti fiscali l’Istituto assume veste di ente commerciale che non svolge attività commerciali.
Articolo 3
Struttura
1. L’Istituto è costituito dall’associazione di persone fisiche di nazionalità sia italiana che estera, nonché di enti pubblici e privati, nonché di altre associazioni.
TITOLO II
SOCI
Articolo 4
Soci
1. Possono divenire Soci dell’Istituto i soggetti di cui al precedente articolo 3.
2. Sulla richiesta di ammissione anche informale, previo parere favorevole espresso dal Presidente, decide con propria delibera il Consiglio Direttivo a norma del presente statuto.
3. L’aspirante socio ha diritto di venire a conoscenza sia del parere che della delibera di cui al precedente comma 2.
Articolo 5
Categoria di soci
1. gli associati appartengono alle seguenti categorie:
- soci fondatori;
- soci sostenitori;
- soci ordinari;
- soci ricercatori;
- soci aderenti;
- soci onorari.
2. L’esercizio dei diritti sociali compete ai soci in regola con il pagamento delle quote associative. I soci hanno facoltà di recedere, dandone comunicazione scritta all’Istituto. Il recesso diviene operativo con decorrenza dell’esercizio finanziario successivo a quello durante il quale il socio stesso ha comunicato la sua volontà di recedere.
3. L’ammissione comporta:
- l’osservanza delle norme contenute nel presente statuto nonché alle deliberazioni e delle direttive dei competenti organi dell’Istituto;
- l’obbligo di pagamento delle quote associative.
4. La qualità del socio non è trasferibile e si perde per decesso, recesso volontario o decadenza da ogni diritto sul patrimonio dell’Istituto.
5. Il procedimento per l’ammissione in qualità di socio inizia con la domanda anche informale del soggetto interessato.
Articolo 6
Cause di decadenza e di esclusione
1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può dichiarare la decadenza dei soci:
- per comprovata inosservanza del presente statuto e dei relativi regolamenti;
- per inosservanza delle delibere del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- in caso di svolgimento di attività contraria agli interessi dell’Istituto;
- qualora siano arrecati danni morali o materiali all’Istituto.
Articolo 7
Soci fondatori
1. Sono soci fondatori. Le persone fisiche che, avendo versato la quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo assumendo l’impegno di corrispondere la quota associativa annua.
Articolo 8
Soci sostenitori
1. Sono soci sostenitori: le persone fisiche che, avendo versato la quota associativa di ammissione ed avendo assunto l’impegno di corrispondere la quota associativa annua, a sostegno dell’Associazione, su proposta dell’unico socio fondatore rimasto, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Istituto.
2. I soci sostenitori, quanto ad obblighi e diritti, sono equiparati agli effetti del presente statuto ai soci fondatori.
Articolo 9
Soci ordinari
1. Sono soci ordinari: le persone fisiche, nonché gli enti pubblici e o privati e le associazioni che, avendo versato la quota associativa di ammissione ed avendo versato la quota associativa di ammissione ed avendo assunto l’impegno di corrispondere la quota associativa annua, su proposta dell’unico socio fondatore rimasto, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Istituto.
Articolo 10
Soci ricercatori
1. Sono soci ricercatori: le persone fisiche nonché gli eventi pubblici o privati e le associazioni che, avendo versato la quota associativa di ammissione e avendo assunto l’impegno di corrispondere la quota associativa annua, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente a far parte dell’Istituto con le modalità previste per i soci ordinari.
2. Al termine del primo anno la qualifica di socio ricercatore può essere rinnovata, previo parere favorevole del Presidente, per periodi successivi di pari durata.
Articolo 11
Soci aderenti
1. Sono soci aderenti: le persone fisiche nonché gli enti pubblici o privati e le associazioni che, su domanda, siano ammesse con tale qualifica a far parte dell’Istituto con determinazione favorevole del Presidente da ratificare con successiva delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Soci onorari
1. Sono soci onorari: le persone fisiche di indiscusso prestigio che, su proposta del Presidente e previa loro accettazione scritta, siano ammessi a far parte dell’Associazione.
Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.
TITOLO III
ORGANI
Articolo 13
Organi dell’Istituto
1. Sono organi dell’Istituto:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Può anche essere prevista l’istituzione di un Comitato Scientifico.
Articolo 14
Assemblea dei soci
1. L’assemblea è costituita da tutti i soci, a ciascuno dei quali spetta un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altri soci o da terzi con delega scritta. Nessuno può comunque rappresentare più di tre soci.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto che nomina un Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.
3. Le delibere dell’assemblea sono riportate su un apposito registro previamente vidimato da un Notaio.
Articolo 15
Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci:
a - delibera l’approvazione del bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese;
b - provvede all’approvazione delle variazioni del preventivo annuale;
c - provvede all’approvazione del rendiconto annuale;
d - adotta ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile od opportuno in ordine alla propria attività patrimoniale;
e - impartisce direttive di carattere generale o particolare per il raggiungimento degli scopi dell’Istituto, deliberando altresì sulle eventuali proposte di modifica dello statuto;
f - elegge tra i propri soci sostenitori il Presidente;
g - nomina, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra i non soci, nonché se istituito, il comitato Scientifico;
h - determina gli eventuali compensi per il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti;
i - delibera la messa in liquidazione dell’Istituto;
l - adotta ogni altro provvedimento riguardante la vita dell’Istituto, non demandato ad altri organi dal presente statuto.
Articolo 16
Funzionamento dell’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale, o comunque in Italia, almeno una volta all’anno, e tutte le volte che venga convocata per decisione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei Soci.
2. La convocazione, contenente gli argomenti all’Ordine del Giorno, è fatta del Presidente con lettera o telefax da inviare al domicilio risultante dal libro dei soci o mediante affissione della convocazione all’Albo presso la sede sociale e la pubblicazione sul Giornale dell’Associazione “ABA NEWS”.
Tuttavia, in casi di necessità o di urgenza, la convocazione può essere fatta anche a mezzo di comunicazione orale o telefonica che preceda di almeno 3 giorni la predetta data. In ogni caso, con la presenza e l’unanime consenso di tutti i soci, l’Assemblea può costituirsi validamente anche senza l’osservanza di dette formalità.
3. L’assemblea deve essere convocata annualmente dal Presidente per l’Approvazione del bilancio, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano, detto termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi.
4. Salvo che il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate, per le deliberazioni relative a particolari oggetti:
- l’adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci, ivi inclusi i due terzi (2/3) dei soci sostenitori, ed in seconda convocazione, da stabilirsi con un intervallo di almeno un’ora, quale che sia il numero dei soci presenti, purchè presente il socio fondatore, e la metà più uno dei soci sostenitori;
- sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono assunte a maggioranza dei soci presenti, comprendente comunque la maggioranza dei soci sostenitori.
Articolo 17
Presidente
1. Il Presidente è eletto tra i soci fondatori e sostenitori dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci e, per la prima volta, nell’atto costitutivo.
2. Il Presidente dura in carica sei anni ed è confermato di diritto per periodi di uguale durata qualora, dodici mesi prima della scadenza, non venga avanzata la proposta di nuova elezione di detto organo mediante richiesta scritta presentata da almeno i due terzi (2/3) dei soci, ivi inclusi i due terzi (2/3) dei soci sostenitori. Detta richiesta deve contenere anche l’indicazione della nuova candidatura alla di Presidente con l’accettazione, in caso di elezione, dell’interessato.
3. In caso di dimissioni, il Presidente dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In ogni caso il periodo di vacatio non potrà superare i dodici mesi.
4. Il Presidente rappresenta nei rapporti esterni l’Istituto. In particolare.
a - ha la rappresentanza legale, amministrativa e processuale dell’Istituto;
b - stipula tutti i negozi giuridici e adotta tutte le iniziative che ritiene utili per gli scopi associativi;
c - organizza le strutture operative dell’Istituto sia attraverso personale dipendente interno sia a mezzo di collaboratori esterni, professionisti e consulenti dei quali ritiene necessaria la collaborazione;
d - assume i necessari provvedimenti in materia di ordinamento degli uffici, stabilendo le condizioni di impiego, le assunzioni, i licenziamenti e le nomine del personale sia interno che esterno;
e - ha la responsabilità scientifica dell’attività istituzionale dell’Istituto;
f - stabilisce le linee generali programmatiche annuali e pluriennali dell’attività scientifica dell’Istituto stesso.
5. Al Presidente sono quindi conferiti i più ampi poteri di rappresentanza, di amministrazione e di gestione dell’Istituto, nessuno escluso. Pertanto potrà, senza bisogno di autorizzazione alcuna e a titolo meramente significativo:
- acquistare, vendere, permutare mobili, beni mobili registrati e immobili, convenendo prezzi e condizioni, esigendo i relativi pagamenti e rinunciando alla ipoteca legale competente alla parte venditrice;
- rinunciare o accettare eredità, legali e donazioni;
- acquistare e vendere azioni, obbligazioni e quote di partecipazioni in società;
- cedere crediti, diritti e azioni;
- stipulare, recedere e modificare contratti di qualsiasi specie con enti e soggetti pubblici e privati;
- contrarre debiti di qualsiasi natura e specie, anche con istituti di credito o con altri soggetti pubblici e privati sotto qualsiasi forma, compresi i mutui assistiti o meno da garanzia, gli scoperti di conto corrente e gli affidamenti in generale;
- pagare debiti ed esigere somme a qualsiasi titolo, tanto da privati che da Istituti di Credito, banche, Società assicuratrici, enti nazionali ed esteri, con rilascio o meno di quietanza;
- compiere qualsiasi operazione bancaria, comprese l’apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correnti bancari e postali, la locazione di cassette di sicurezza, l’apertura, la gestione e l’estinzione di depositi, in genere, la costituzione e lo svincolo di cauzioni nonché la richiesta di fidi ed io rilascio di fidejussioni ed altre garanzie reali o personali;
- acquistare e negoziare titoli, anche del debito pubblico, ed acquisire partecipazioni in fondi comuni d’investimento o in altri programmi di gestione del risparmio;
- promuovere liti attive e resistere a quelle passive davanti a qualsiasi attività giudiziaria, amministrativa, arbitrale, finanziaria, sindacale sia in Italia che all’estero e per l’effetto nominare e revocare avvocati, procuratori, legali e periti, eleggere domicilio; deferire, riferire ed accettare giuramenti, anche decisori, procedere all’esecuzione dei giudicati ed ai pignoramenti e sequestri, contro il debitore o contro terzi;
- compiere qualsiasi operazione nei confronti di qualsiasi ufficio pubblico, italiano ed estero, e nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico;
- ritirare da qualsiasi ufficio, anche per delega, effetti raccomandati, assicurativi, vaglia, plichi e pacchi postali, buoni postali fruttiferi, assegni su Banche o qualsiasi Tesoreria, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Articolo 18
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Istituto e da tre membri eletti per sei anni dall’assemblea, con la maggioranza di due terzi (2/3) dei soci intervenuti, ivi inclusi i due terzi (2/3) dei soci sostenitori. Tra i membri del Consiglio verrà nominato il Segretario de Comitato di Presidenza. All’elezione prevista dal presente comma, si provvede, per la prima volta, nell’atto costitutivo.
Tra i membri del consiglio direttivo potrà essere nominato un Vice Presidente, con le funzioni ed i poteri che il Consiglio stesso gli conferirà.
Almeno per i due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere scelto tra i dodici sostenitori.
2. Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di almeno due dei suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo:
a - delibera, su proposta del Presidente, la convocazione dell’assemblea dei soci e ne stabilisce l’ordine del giorno;
b - predispone, su proposta del Presidente, i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, dell’Istituto nonché le variazioni del bilancio;
c - delibera, su proposta del Presidente, sul trasferimento della sede centrale nonché sulla istituzione di sedi staccate dell’Istituto;
d - autorizza, su proposta del Presidente, le spese straordinarie;
e - determina, su proposta del Presidente, l’adeguamento delle quote sociali, nonché i tempi e i modi di riscossione;
f - delibera su ogni altro affare demandato alla sua competenza dal presente Statuto.
Articolo 19
Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno presso la sede dell’Istituto, su convocazione disposta dal Presidente ed, ogni volta la convocazione venga chiesta al Presidente, dagli altri membri del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Istituto. In caso di assenza di quest’ultimo, le funzioni di Presidente vengono assunte dal più anziano tra gli altri componenti il Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima della data di convocazione dalla stessa fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della convocazione. Il Consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti il Presidente e i suoi due terzi (2/3) dei suoi membri.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
Articolo 20
Verbalizzazione della seduta
1. Le decisioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente, vengono annotate in appositi registri, a cura di un Segretario eletto di volta in volta dai singoli organi.
2. I registri restano depositati preso la presidenza dell’Istituto.
Articolo 21
Comitato Scientifico
1. Il Comitato scientifico, se istituito, dura in carica tre anni ed è composto da docenti universitari od esperti di chiara fama proposti dal Presidente dell’Istituto e nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato Scientifico elegge nel suo seno il Presidente del Comitato stesso.
3. Il Comitato Scientifico, nel suo insieme o attraverso i singoli componenti, coadiuva il Presidente dello stesso Istituto nell’attività scientifica svolta dall’Istituto per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Articolo 22
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche tra i non soci. A tale elezione, per la prima volta, si provvede nell’atto costitutivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente nel suo seno.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a - dura in carica, salvo revoca anche se non motivata del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, per sei anni;
b - può essere confermato anche per più periodi di sei anni;
c - svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile dell’Istituto;
d - presente all’assemblea una relazione sul bilancio annuale preventivo e sul rendiconto consuntivo. A tale scopo, gli atti contabili, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, saranno messi a disposizione dei Revisori dei Conti, presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea che dovrà procedere alla relativa approvazione.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE ASSOCIATIVE, SPESE,
AMMINISTRAZIONE E BILANCI
Articolo 23
Patrimonio sociale e proventi
1. Il patrimonio sociale, costituente il fondo comune dell’Istituto, è formato:
- dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in proprietà dell’Istituto;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo o scopo, fino a che non siano erogate.
2. I proventi dell’Istituto sono costituiti da:
- quote associative di ammissione dei soci;
- quote associative annue dei soci;
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- oblazioni volontarie, lasciti o donazioni di soci o di terzi;
- corrispettivi per cessione di beni e prestazioni di servizi rese ai soci, in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- rendite provenienti da attività reali;
- entrate attribuite direttamente all’Istituto o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati, da società, da consorzi e da persone fisiche in relazione alla sua attività istituzionale;
- proventi vari.
Articolo 24
Esercizio finanziario e bilanci
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell’anno stesso.
2. I bilanci preventivi ed i rendiconti annuali fanno parte e riferimento al predetto periodo.
Articolo 25
Quote associative
1. Le quote associative di ammissione e quelle annue sono stabilite, con delibera del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente, in misura differenziata per singole categorie di soci.
2. Le predette quote associative possono essere adeguate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
3. I soci non in regola con il versamento delle quote associative non hanno il diritto all’esercizio dei poteri sociali.
4. I soci che non versano per due anni consecutivi la quota associativa annua decadono “ipso jure” dall’Istituto.
Articolo 26
Spese
1. Le spese dell’Istituto si distinguono in spese ordinarie e straordinarie. Le prime attengono al funzionamento della normale attività dell’Istituto. Le seconde implicano movimenti finanziari da effettuare una volta tanto per importi superiori a complessive Lire ventimilioni, oltre l’IVA.
2. Non rientrano così fra la spese straordinarie:
a - quelle relative al personale sia interno che esterno;
b - quelle relative alla esecuzione dei programmi di attività scientifica dell’Istituto;
c - quelle relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature per il funzionamento dell’Istituto. (limite lire 20.000.000).
3. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono la somma di lire duecentomila il Presidente è esentato sotto la sua personale responsabilità dall’obbligo della documentazione.
Non è consentito il frazionamento di una spesa eccedente la somma di lire duecentomila.
4. Le spese di cui al precedente comma 3 vanno comunque annotate sul Registro di Cassa e non possono eccedere i due milioni di lire per ogni mese o comunque ventiquattro milioni di lire per ogni anno.
5. Ai successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai precedenti commi, provvede con propria delibera il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente che terrà conto dell’indice di aumento del costo della vita, dell’entità percentuale dell’inflazione e dell’ammontare globale del patrimonio dell’Istituto.
6. Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo ed ai membri del Comitato scientifico, se istituito, può essere assegnato, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica, un compenso semestrale stabilito dall’assemblea dei soci. Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori sarà fissato dal Consiglio Direttivo in base alle vigenti norme delle tariffe professionali.
7. Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza, la corresponsione di un premio annuo di studio del Presidente.
8. Il Presidente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Istituto, può istituire borse di studio trimestrali, semestrali, annuali o biennali
TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 27
Recesso ed esclusione dei soci
1. Per il recesso e l’esclusione dei soci valgono, per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, le norme contenute nell’articolo 24 del Codice Civile.
Articolo 28
Modifiche dello statuto e scioglimento dell’Istituto
1. Per le modifiche del presente statuto e per l’eventuale scioglimento dell’Istituto è necessaria la proposta del Presidente e la successiva delibera dell’assemblea dei soci a norma del precedente articolo15 punto i).
Articolo 29
Liquidazione del patrimonio sociale
1. in caso di scioglimento dell’Istituto, la destinazione di tutti i suoi beni, mobili ed immobili, su proposta del Presidente, sarà decisa dall’Assemblea dei Soci a norma del presente articolo 15, punto i).
Articolo 30
Rinvio
1. Per quanto altro non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile relativi alle associazioni non riconosciute.
F.to FABIOLA JEAN EDITH DE CLERCQ
FRANCESCA TESTA Notaio
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